(massima n. 1)
Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall'art. 649 c.p.p., qualora un soggetto, nei cui confronti l'azione penale sia stata esercitata con formulazione di imputazioni alternative, essendo stato assolto da una sola di tali imputazioni, venga poi di nuovo processato e condannato per l'altra. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le imputazioni alternative erano quelle di corruzione attiva e millantato credito e l'imputato, assolto dalla prima di esse, era stato poi ritenuto responsabile della seconda ).