(massima n. 1)
Il principio del "ne bis in idem" non è applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perché le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell'onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell'art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a "nuovo giudizio penale".