(massima n. 1)
L'obbligo del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilitą permane fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p., non potendosi sino a tale momento considerare concluso il processo. Ne discende che soltanto in presenza di una causa di inammissibilitą originaria dell'impugnazione che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione, al giudice di questa č preclusa la declaratoria della causa di non punibilitą. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio in ordine a reato per il quale la S.C., investita di rituale impugnazione, aveva rilevato la tardivitą della querela, pur non dedotta in grado di appello).