(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 634 c.p.p., quando la richiesta di revisione č proposta, fuori dalla ipotesi preveduta dagli artt. 639 e 632 o senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 631, 632, 633, 641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte d'appello, anche d'ufficio, dichiara l'inammissibilitą della richiesta predetta. La valutazione dell'ammissibilitą dell'impugnazione risponde alle esigenze generali di impedire spreco di attivitą giurisdizionale e si svolge de plano, e non č previsto che sia dato avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio.