(massima n. 1)
Il giudizio di revisione nel nuovo codice di procedura penale non comprende, a differenza del vecchio, una fase rescindente e una fase rescissoria e la valutazione di ammissibilità dell'istanza (che nel vecchio rito era rimessa alla cassazione) serve esclusivamente ad evitare un ingiustificato appesantimento dell'attività dell'autorità giudiziaria, essa perciò, non deve procedere ad un vaglio approfondito del merito della questione e deve valutare la novità degli elementi di prova tenendo conto del loro valore complessivo, specie quando esse ineriscano alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. D'altra parte l'annullamento da parte della cassazione della dichiarazione di inammissibilità non vincola il giudice di rinvio all'emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 c.p.p., ma obbliga solo ad una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione.