(massima n. 1)
Ai fini della valutazione in ordine alla ammissibilità o meno di una istanza di revisione, nella fase rescindente, la corte d'appello adita deve sotto il profilo dell'eventuale manifesta infondatezza dell'istanza di revisione, limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono stati prospettati, appaiano astrattamente idonei, da un canto ad incidere sostanzialmente ed in maniera favorevole sulla valutazione delle prove già raccolte e sul giudizio di colpevolezza del condannato — a suo tempo scaturitone — dall'altro, a consentire di prevedere ragionevolmente che, soli o congiunti a quelli già esaminati nel corso del processo conclusosi con la sentenza della quale si chiede la revisione, possano condurre al proscioglimento di colui che del delitto è già stato dichiarato colpevole. (Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di inammissibilità, la corte d'appello aveva anticipato alla fase rescindente la valutazione approfondita delle prove concludendo per la loro inidoneità a scagionare il condannato dalla di lui responsabilità).