(massima n. 1)
In tema di revisione, il principio per cui il giudizio in ordine all'ammissibilitą della richiesta, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneitą in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere revocata, non esclude, quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, la legittimitą di una valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilitą di quel soggetto ed alla plausibilitą di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto gią obiettivamente accertato e non pił revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astratta idoneitą della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato.