(massima n. 1)
In tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilitą, non č previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., con conseguenti avvisi, notifiche ed intervento delle parti, né alcuna forma di contraddittorio cartolare. (La Corte ha precisato che la mancata previsione della procedura ex art. 127 c.p.p. non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo di incostituzionalitą).