(massima n. 1)
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari inammissibile la richiesta di revisione omettendo di comunicare all'interessato il parere del P.G., in quanto — ancorché nella fase preliminare di ammissibilità della richiesta sia legittima l'adozione di una procedura non partecipata e nonostante l'art. 634 c.p.p. non preveda che in tale fase sia sentito il P.G, — ove sussistano le conclusioni del rappresentante dell'Ufficio del P.M., esse devono essere comunicate e, pertanto, conoscibili dalla controparte che — in conformità ai principi della Convenzione europea (art. 6) e della giurisprudenza della CEDU — deve essere in grado, anche in relazione a esse, di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.