(massima n. 1)
L'inammissibilitą della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacitą delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.