(massima n. 1)
La pubblicità del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che, per il testuale tenore dell'art. 168 L. fall., si ricollegano alla proposta del debitore e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che di tale presentazione i creditori non abbiano avuto conoscenza, poiché la disciplina normativa non prevede tale conoscenza come presupposto per rendere operativo il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive.