(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e non è suscettibile di reclamo o di istanza di revisione; ne consegue che l'impugnazione immediata tramite ricorso per Cassazione non può in alcun modo essere posticipata ad un termine successivo all'esito di un eventuale reclamo o istanza di revisione (peraltro non previsti), onde, ove sia impugnato per Cassazione un eventuale decreto confermativo del primo, detta impugnazione deve ritenersi inammissibile per effetto del formarsi del giudicato sul primo decreto, non tempestivamente impugnato.