(massima n. 1)
In tema di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, nel caso di cessazione dalle funzioni prima dell'omologazione, non č censurabile sotto il profilo della violazione di legge il decreto di liquidazione che si sia attenuto ai limiti minimi fissati per l'intera procedura dall'art. 5 del d.m. n. 570 del 1992, rientrando nel potere discrezionale del tribunale liquidare il compenso in misura inferiore; pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilitą del ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. che investa il decreto di liquidazione con siffatta censura, attesa la natura straordinaria della suddetta impugnazione, esperibile solo in caso di violazione di legge e di totale mancanza di motivazione, ossia di motivazione assolutamente inidonea ad evidenziare la "ratio decidendi".In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, l'art. 5, comma quarto, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nello stabilire che, qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso č liquidato, secondo i criteri fissati, "tenuto conto dell'opera prestata", attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della norma in commento, nel caso in cui il commissario stesso non svolga la sua attivitą per l'intero corso della procedura, sia per effetto della sua sostituzione, sia perché non venga completata la procedura medesima.