(massima n. 1)
In tema di liquidazione del compenso al commissario liquidatore per l'opera prestata nella procedura di concordato preventivo, č illegittima la disapplicazione, operata dal giudice, dei criteri di cui all'art. 5, primo comma, del D.M. n. 570 del 1992, il quale, escludendo la liquidazione forfettaria, dispone che al commissario spettino i compensi determinati in misura percentuale all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario, non potendosi, in contrario, utilmente invocare la decisione delle sezioni unite n. 4670 del 1997, la quale ha ritenuto legittima la disapplicazione di detto D.M. con riferimento alla sola previsione del «raddoppio del compenso» ulteriore compenso per l'opera prestata nella fase successiva alla omologazione del concordato per il trattamento ingiustificatamente pił favorevole rispetto a quello previsto per i curatori fallimentari.