(massima n. 1)
L'art. 30 D.P.R. n. 100 del 1997, prevedente, tra l'altro, i criteri di calcolo del compenso al liquidatore giudiziale del concordato preventivo con cessione di beni, in mancanza di espressa disposizione in tal senso, non può trovare applicazione retroattiva e non può pertanto essere invocato in relazione a prestazioni già esaurite al momento di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 100, che, all'art. 56 delle disposizioni transitorie, prevede, invece, l'applicazione delle nuove tariffe solo alle prestazioni ancora in corso al momento della sua entrata in vigore, e sempre che si tratti di cosiddetti «onorari specifici», mentre, negli altri casi (cosiddetti onorari graduali o indennità per spese), prevede, anche per le prestazioni ancora in corso, l'applicazione della tariffa in vigore al momento in cui si è verificato il presupposto per la relativa applicabilità.