(massima n. 1)
Nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, le funzioni di commissario giudiziale e quelle di curatore fallimentare, anche se affidate alla stessa persona, non si sovrappongono, ma si cumulano, con la conseguenza che anche i relativi compensi vanno liquidati distintamente: diverse sono infatti le attività cui sono tenuti rispettivamente i due organi, così come diversi sono i criteri di liquidazione del compenso, i quali, nel concordato preventivo, non fanno necessariamente riferimento all'attivo realizzato, potendosi anche prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, che costituisce invece un adempimento necessario del curatore fallimentare. Non può trovare quindi applicazione, in riferimento allo svolgimento di entrambe le funzioni, il principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità, il quale non rappresenta un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le due procedure, ma un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinte fonti normative.