(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, in assenza di disposizioni, nella sentenza di omologazione dello stesso, con riguardo alle forme di liquidazione dei beni ceduti, č assicurata al liquidatore la scelta discrezionale, nei limiti degli indirizzi forniti dal giudice delegato, delle modalitą di vendita ritenute pił idonee al conseguimento del miglior realizzo nell'interesse della massa concorsuale, al di fuori delle rigorose procedimentalizzazioni che la legge fallimentare contempla, invece, per le liquidazioni immobiliari nel fallimento (vendita con incanto, e, solo nella ipotesi in cui sia ritenuta pił vantaggiosa dal giudice delegato e riceva il consenso dei creditori concorrenti, vendita senza incanto). Ne consegue che, ove il giudice delegato, dopo aver fissato il prezzo base del lotto e le modalitą dell'offerta, all'esito di due tentativi infruttuosi di acquisire offerte plurime, abbia fissato una nuova data, indicando il prezzo dell'ultimo esperimento come dato di riferimento, e, ricevuta l'offerta, abbia autorizzato il liquidatore ad alienare il complesso immobiliare, discostandosi dalle forme previste per la vendita senza incanto, e palesando l'intenzione di indirizzare l'attivitą del liquidatore verso forme atipiche di trattativa privata, il suo provvedimento non ha il valore di un'aggiudicazione, che legittimi, come tale, l'aspettativa dell'offerente alla emanazione di un decreto traslativo della proprietą del bene, ma ha una mera funzione autorizzatoria, con effetti endoprocedimentali, e non quoad validitatem. Pertanto, mancando il diritto al trasferimento dell'immobile, il provvedimento del tribunale confermativo di quello del giudice delegato č privo di contenuto decisorio e non ha carattere definitivo, non incidendo su posizioni di diritto sostanziale, ed, inscrivendosi nelle funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del liquidatore, nella fase esecutiva del concordato, con carattere meramente ordinatorio e senza alcuna idoneitą a risolvere controversie, non č impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.