(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., avverso i provvedimenti del giudice delegato alla procedura di concordato preventivo che impartiscano direttive generali per una corretta gestione della procedura stessa nella sua fase liquidatoria indicando i criteri da adottare nella graduazione dei crediti in sede di ripartizione, dovendosi, avverso tali atti, esperire il rimedio del reclamo ex artt. 26 e 164 l. fall. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, dichiarato inammissibile il ricorso avverso un provvedimento del G.D. che aveva qualificato nullo un accordo transattivo, intervenuto in sede di omologazione del concordato tra uno dei creditori ed il debitore, avente ad oggetto il riconoscimento, in favore del primo, di un privilegio convenzionale, ed aveva, conseguentemente, disposto che il liquidatore giudiziale procedesse alla ripartizione dell'attivo ritenendo l'accordo stesso tamquam non esset, sulla base dell'assunto che, all'autonomia privata, è del tutto preclusa la facoltà di costituire privilegi non previsti dalla legge, ovvero di ampliarne l'efficacia e l'estensione).