(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore č ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell'art. 162 legge fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilitą (come nella specie per difetto di giurisdizione in favore di giudice straniero, al pari dell'inammissibilitą per l'esclusione della qualitą di imprenditore commerciale o assenza dello stato d'insolvenza) ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento; fermo restando l'inammissibilitą del suddetto ricorso quando il decreto č inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza.