(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel caso in cui non possa attribuirsi alla pronuncia del giudice fallimentare un contenuto intrinsecamente decisorio, per essere la stessa inscindibilmente connessa ad una successiva e consequenziale pronuncia di fallimento. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella specie, essendo stato dichiarato il fallimento in accoglimento di un'istanza precedentemente proposta dai creditori, non assumeva alcun rilievo il venir meno del nesso di consequenzialità tra le due pronunce, derivante dalle modificazioni introdotte dall'art. 6 del d.l.vo n. 5 del 2006, che, abrogando implicitamente l'art. 162, secondo comma, della legge fall., poi espressamente modificato dal d.l.vo n. 169 del 2007, hanno escluso la possibilità di dichiarare d'ufficio il fallimento).