(massima n. 1)
L'art. 162 legge fall. stabilisce un rapporto logico-giuridico di consequenzialità necessaria tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento del debitore; qualora la data di deliberazione e deposito dei due provvedimenti sia la medesima, l'esistenza del rapporto di consequenzialità necessaria voluto dalla legge deve ritenersi soddisfatta e provata quando dai loro contenuti risulti inequivocabilmente che il decreto di inammissibilità è stato deliberato prima della sentenza dichiarativa di fallimento.