(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza del patrimonio offerto dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n. 2, legge fall. vigente anteriormente al D.L. n. 35 del 2005 esige un accertamento particolarmente rigoroso, non potendo muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e pił o meno ottimistiche, ma dovendo poggiare su elementi seri e concreti, cioč capaci di far sorgere la fondata opinione, intesa come quasi certezza, che, in base all'id quod plerumque accidit, la liquidazione dei beni stessi fornirą i mezzi necessari al predetto soddisfacimento.