(massima n. 1)
La finalità di prevenzione del fallimento, che accomuna l'amministrazione controllata ed il concordato preventivo, pur consentendo di proporre in successione le relative istanze, non ne esclude la disomogeneità, quanto ad obiettivi e funzione, lasciando quindi impregiudicata l'autonomia sostanziale ed il regime formale delle due procedure. Ne consegue che, qualora l'istanza di ammissione al concordato preventivo sia proposta in sede di convocazione del debitore in camera di consiglio a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'amministrazione controllata - e quindi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 192, ultimo comma, legge fall., in cui le due procedure si innestano nello stesso procedimento, quali distinte fasi del suo svolgimento - il tribunale, in assenza di produzione documentale a corredo della stessa, non è tenuto ad acquisire d'ufficio elementi di convincimento attingendo a quella allegata alla domanda di ammissione all'amministrazione controllata, né, in presenza della mera enunciazione dell'intento di accedere al concordato, è tenuto a concedere un termine per la formalizzazione della relativa proposta.