(massima n. 1)
L'art. 162 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nell'esigere che il pubblico ministero sia sentito al fine della pronuncia sulla ammissibilitą della domanda di concordato preventivo, fissa un principio di obbligatorietą del suo intervento da ritenersi operante anche nelle successive fasi della procedura; ne consegue la nullitą della sentenza resa nel medesimo giudizio in grado di appello, se il predetto organo non sia stato chiamato a partecipare in tale fase.