(massima n. 1)
Il tribunale che abbia già sentito il debitore, ai sensi dell'art. 162 legge fall., sulla sua proposta di concordato preventivo non è tenuto a sentirlo nuovamente su un'eventuale proposta modificativa di quella originaria (nei limiti in cui tali modifiche sono ammissibili); né, allorché già penda una procedura di concordato preventivo, è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria — che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l'audizione del debitore — perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito (omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente).