(massima n. 1)
Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata gią disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilitą di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla societą dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all'istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validitą della sua proposta).