(massima n. 1)
Nel concordato preventivo, in applicazione analogica dell'art. 79 L. fall., il debitore concordatario č tenuto all'obbligo di restituzione dei beni appartenenti a terzi di cui si trovi in possesso alla data di apertura del concordato. Ove l'obbligazione restitutoria risulti inattuabile per essere stati i beni alienati a terzi, a tale obbligazione se ne sostituisce altra avente come oggetto il risarcimento del danno mediante pagamento di somma equivalente al valore pecuniario dei beni, in modo da ripristinare il patrimonio del terzo nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento. Ne consegue che va respinta l'opposizione con la quale una societā in concordato preventivo, chiedendo l'assoggettamento del debito alla falcidia concordataria, resista all'esecuzione contro di essa intrapresa dal creditore sulla base di decreti ingiuntivi (il primo ottenuto per riconsegna della merce e il secondo una volta divenuta inattuabile l'obbligazione restitutoria per essere stata la merce alienata per il pagamento del suo controvalore) emessi dopo il decreto di apertura del concordato.