(massima n. 1)
In tema di ammissione del contribuente alla procedura di concordato preventivo, l'art. 168 legge fall., nel vietare l'inizio ovvero la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (e, nel testo successivo al D.L.vo n. 169 del 2007, sino alla definitività del decreto di omologazione ), ha riguardo a tutti i creditori e dunque anche all'Ufficio fiscale, cui però non è precluso l'esercizio dei suoi poteri accertativi o sanzionatori, restando invece solo inibita la richiesta di pagamento (tramite il concessionario della riscossione ) della somma iscritta a resto, cui il contribuente non può accedere, stante il citato divieto ; parimenti, la detta ammissione costituisce ostacolo all'eventuale esercizio, da parte del medesimo contribuente e negli stessi limiti temporali, della facoltà di definizione agevolata dell'atto di irrogazione della sanzione, quale prevista nella specie dall'art. 58, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il differimento di detto possibile esercizio e la corrispondente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla norma solo dal passaggio in giudicato (ed ora definitività ) dell'omologazione.