(massima n. 2)
I crediti dell'esattore, per imposte i cui presupposti si siano verificati prima dell'apertura del concordato preventivo, (con o senza cessione dei beni), sono crediti anteriori al concordato stesso, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati (in tutto od in parte) accertati od iscritti a ruolo. Detti crediti, pertanto, debbono essere fatti valere nell'ambito concorsuale, considerando che l'esattore, pure se munito di titolo esecutivo, soggiace (in quella procedura) al divieto delle azioni esecutive individuali (ai sensi degli artt. 188 secondo comma e 168 di detta legge, non operando la deroga prevista dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per il diverso caso del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa).