(massima n. 1)
In tema di credito fondiario, l'art. 42 del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, che consente l'applicazione della disciplina del credito fondiario e quindi delle peculiari formalitā di esecuzione coattiva per la riscossione dei crediti da essa previste anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo, atteso che il divieto, contenuto nell'art. 168 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di inizio o proseguimento di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo č assoluto, e non derogato, in particolare, dal citato art. 42.