(massima n. 1)
In tema di effetti dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il divieto per i creditori, stabilito dall'art. 168, terzo comma, della legge fallimentare, di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti (salvo che vi sia stata autorizzazione del giudice nei casi previsti dal precedente art. 167) deve ritenersi anch'esso soggetto, per unicità di ratio, al limite temporale di operatività — previsto dal primo comma del medesimo art. 168 in ordine al divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore — della data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui la sentenza di omologazione preveda un adempimento del concordato differito nel tempo, dovendo anche in tale ipotesi ritenersi operante il limite temporale anzidetto e non già quello, eventualmente successivo al passaggio in giudicato della sentenza, coincidente con il momento dell'adempimento stesso.