(massima n. 1)
Una perizia effettuata in altro procedimento e di cui venga data lettura in dibattimento può essere utilizzata anche se non sia stato sentito il perito. Invero detto obbligo non è previsto dall'art. 511 bis relativo alla lettura di verbali di prove di altri procedimenti; in ogni caso l'omesso preventivo esame del perito non potrebbe costituire causa di nullità non essendo specificatamente sanzionato in tal senso né risultando inquadrabile in alcuna delle invalidità generali di cui all'art. 178 c.p.p. D'altro canto non ricorrerebbe ipotesi di prova illegittimamente acquisita ai sensi degli artt. 191 e 526 c.p.p. in quanto dette norme fanno riferimento al solo concetto di «acquisizione» e quindi ad un'attività che, logicamente e cronologicamente si distingue, precedendola, da quella della lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.