(massima n. 1)
L'inserimento di talune parole in un rigo in bianco, non ancora interlineato, di un testamento, se effettuato prima che l'atto sia stato sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, non costituisce «aggiunta» nel senso dell'art. 53 L. 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato, e non è quindi, soggetto alle formalità ivi previste. L'impossibilità o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento non debbono necessariamente essere costituite da una vera e propria malattia, ma possono ben essere costituite da qualsiasi impedimento fisico, anche a carattere temporaneo, e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata.