(massima n. 1)
Le norme di cui agli artt. 167 e 168 R.D. n. 267 del 1942, dettati per la procedura di concordato preventivo, nel porre il principio per cui i creditori, per tutta la durata della procedura e a decorrere dalla data di presentazione del relativo ricorso, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, operano esclusivamente nei rapporti fra i condebitori, al fine di garantirne la par condicio, nell'eventualità che a detta procedura consegua quella di fallimento, e, pertanto, la loro violazione non può essere fatta valere dal debitore né nel proprio interesse, versando egli nella posizione di terzo estraneo ai menzionati rapporti, né nell'interesse dei creditori pregiudicati, ostandovi il divieto della sostituzione processuale sancito dall'art. 81 c.p.c.