(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 legge fall., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, in quanto l'impedimento temporaneo all'esercizio delle azioni esecutive individuali, visto nella disciplina unitaria dell'istituto del concordato preventivo, mira ad assicurare la tutela giudiziale dei diritti del cittadino, ove possibile e sempre con mezzi giudiziari, anche se integrantisi con attività negoziali, in modo più conveniente e spedito che non attraverso il ricorso — altrimenti necessario in presenza di uno stato di insolvenza — alla procedura fallimentare.