(massima n. 1)
Nella procedura di amministrazione controllata, l'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura, nonché il presupposto necessario del giudizio prognostico che il commissario stesso è chiamato ad esprimere nella relazione per l'adunanza dei creditori, prevista dagli artt. 172 e 188 della legge fall. Ne consegue che detto inventario costituisce un autonomo e specifico compito del commissario, il quale non può ritenersi adempiuto in relazione all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla menzionata relazione per l'adunanza dei creditori, che, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità.