(massima n. 1)
La domanda di concordato preventivo con cessione dei beni deve essere formulata in modo da porre in grado il tribunale di apprezzare compiutamente le ragioni della proposta e di esprimere una ponderata valutazione in ordine alle somme che, presumibilmente, possono ricavarsi dalla vendita dei beni, quindi della loro sufficienza a soddisfare i creditori nella misura stabilita dalla legge; pertanto, il ricorrente ha l'onere di formulare la proposta in modo da permettere siffatta valutazione, indicando puntualmente i beni offerti in cessione e tutti gli elementi che influiscono sulla loro valutazione, restando escluso che possa essere esonerato da detto onere mediante il ricorso ad una c.t.u. (In applicazione di detto principio la S.C., ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva escluso l'ammissibilitą della domanda di concordato, in quanto nell'elenco analitico delle attivitą e delle passivitą non erano state indicate le ipoteche gravanti sugli immobili, le condizioni ed i termini di esigibilitą dei crediti, nonché la consistenza dei beni mobili).