(massima n. 1)
Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello (art. 601, quinto comma, c.p.p.) va osservato solo con riguardo alla prima udienza. Per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento dell'imputato o del difensore, il rinvio dell'art. 598 c.p.p. alle disposizioni concernenti il giudizio di primo grado comporta l'applicabilitą della disciplina delineata attualmente all'art. 420 ter (e in precedenza all'art. 486) dello stesso codice, che non prevede alcun termine dilatorio per la nuova udienza da fissare in caso di impedimento degli interessati, lasciando alla discrezionalitą del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.