(massima n. 1)
Nel giudizio di appello riguardante la sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio contenuto nell'art. 599, comma primo, c.p.p., non comporta alcuna deroga a quanto dispone l'art. 601, comma terzo, stesso codice in tema di termini di comparizione. Quest'ultima norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto, disciplina in via generale gli atti preliminari al giudizio di appello e trova, quindi, applicazione anche nell'ipotesi di procedimento in camera di consiglio.