(massima n. 1)
L'art. 601 c.p.p., concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, č disposizione di carattere generale, sia per la sua collocazione tra le disposizioni concernenti la disciplina, in generale, dell'appello, sia per il contenuto della norma, diretto a preordinare lo svolgimento del gravame tanto per il dibattimento che per le forme camerali. Ne consegue che il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio (terzo comma del detto art. 601) si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente a rendere applicabile il pił breve termine di cui all'art. 127 stesso codice (dieci giorni) il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto art. 599.