(massima n. 1)
In applicazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall'art. 76, comma 2, c.p.p., ed avuto anche riguardo alla ratio dell'art. 601, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede la citazione della parte civile «in ogni caso», ivi compreso addirittura quello che l'appello sia stato proposto dal «solo imputato contro una sentenza di proscioglimento», deve ritenersi che, pur quando la sentenza di assoluzione sia stata annullata su ricorso del solo pubblico ministero, il giudice di rinvio, nell'affermare la penale responsabilitą dell'imputato, debba anche statuire sulle pretese risarcitorie della parte civile, non potendosi dire che sussista, in danno di quest'ultima, una preclusione derivante da giudicato parziale.