(massima n. 1)
Requisito di validità del decreto di citazione per il giudizio di appello è la indicazione del provvedimento impugnato, e non quella del dispositivo di esso. Non sussiste pertanto nullità del decreto qualora, per errore, sia stato trascritto un dispositivo non pertinente, sempre che da ciò non derivi una incertezza invincibile in ordine al processo da trattare. (Fattispecie nella quale nel decreto di citazione in appello era stato erroneamente trascritto il dispositivo di una ordinanza cautelare emessa nell'ambito del giudizio di primo grado in luogo del dispositivo della sentenza di primo grado della quale, peraltro, risultavano correttamente riportati gli estremi).