(massima n. 1)
Se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale, risulti che egli era socio di una società di fatto esercente la stessa impresa, una volta dichiarato il fallimento della società e di altri soci non è più possibile per questi ultimi contestare la sussistenza dei presupposti di fallibilità dell'imprenditore individuale, deducendone la natura di piccolo imprenditore, dovendo tale qualità essere fatta valere con l'opposizione alla prima dichiarazione di fallimento, alla quale i soci sono legittimati come controinteressati ; ne consegue che, una volta dichiarato il fallimento in estensione ex art. 147 legge fall., la contestazione può riguardare solo la sussistenza della società di fatto e la qualità di socio del convenuto in estensione.