(massima n. 1)
In ipotesi di fallimento di una societā di persone e dei soci illimitatamente responsabili (ai sensi dell'art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale č legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti č unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilitā di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societā si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio del socio, in conseguenza dell'accoglimento di azioni revocatorie, produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della societā.