(massima n. 1)
Potendo lo straniero, nonostante tale sua condizione, assumere la qualitą di socio illimitatamente responsabile di una societą italiana, egli soggiace (pena, altrimenti, una ingiustificata sua immunitą), a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualitą, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della societą, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano. Sotto tale profilo, la giurisdizione italiana č una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art. 147 della legge fallimentare, senza che sia necessario far riferimento alle norme e ai criteri contenuti nella legge n. 218 del 1995 sul nuovo diritto internazionale privato.