(massima n. 1)
In tema di successione ereditaria di minore, l'art. 489 c.c., il quale prevede la decadenza dal beneficio d'inventario solo al compimento di un anno dalla maggiore etą, comporta che, entro tale termine, il minore stesso non acquista la qualitą di un erede puro e semplice ma resta nella veste di chiamato all'ereditą, qualora il suo legale rappresentante, dopo aver accettato con beneficio, non abbia provveduto alla redazione dell'inventario nel tempo prescritto dall'art. 485 c.c. Pertanto, ove la successione riguardi la partecipazione ad una societą di persone, deve escludersi che il fallimento della societą, dichiarato in pendenza del suddetto termine, possa implicare il fallimento del minore in qualitą di socio, senza che rilevi il verificarsi dell'indicata decadenza in epoca posteriore, né il compimento, da parte del legale rappresentante, di atti di gestione della impresa durante la procedura di accettazione dell'ereditą.