(massima n. 1)
In tema di dichiarazione di fallimento del cd. socio occulto di una societą irregolare (c.d. societą di fatto), č manifestamente infondata l'eccezione di illegittimitą costituzionale dell'art. 147, secondo comma, legge fall., sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., nella parte in cui, per la dichiarazione di fallimento di detto socio, non prevede un limite temporale, decorrente dalla data del recesso dalla societą, sia in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale (ord. n. 321 del 2002), le situazioni del socio receduto da una societą regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una societą irregolare non sono comparabili, sia in quanto il principio di certezza delle situazioni giuridiche la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalitą del primo comma dell'art. 147 legge fallim. nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualitą di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) impone di ritenere che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto debba farsi risalire esclusivamente alla data in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, con la conseguenza che occorre, in concreto, tenere conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato.