(massima n. 1)
Il fallimento del socio receduto non deve avvenire necessariamente con la procedura di estensione ex art. 147, secondo comma, legge fall., poiché, quando la sua esistenza è già nota prima della dichiarazione di fallimento della società, questo, ai sensi del primo comma, produce il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili; pertanto, in tal caso non sussiste esercizio di un potere d'impulso d'ufficio da parte del giudice, con accertamenti in fatto eccedenti l'oggetto della domanda, né ne è compromessa la terzietà in quanto, accogliendo l'istanza volta alla dichiarazione di fallimento della società, il giudice stabilisce le conseguenze che ad essa la legge ricollega, tra cui anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile.