(massima n. 1)
In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di societą di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalitą del primo comma dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale di cui all'art. 10 legge fall. dalla perdita della qualitą di socio illimitatamente responsabile - impone che la decorrenza di detto termine per il socio di fatto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della societą, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Occorre, pertanto, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di altro evento da cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato.