(massima n. 1)
Presupposti dell'estensione del fallimento della societą al socio receduto illimitatamente responsabile devono ritenersi l'esistenza dello stato di insolvenza della societą all'epoca della dichiarazione di fallimento e l'esistenza di obbligazioni sociali che abbiano concorso a determinare tale stato all'epoca del recesso, senza che spieghi, in contrario, influenza la circostanza che, medio tempore (nel tempo, cioč, intercorrente tra la dichiarazione di fallimento della societą e la dichiarazione di fallimento in estensione del socio receduto), lo stato di dissesto della societą sia stato rimosso, trovando l'estensione del fallimento al socio receduto il suo fondamento necessario e sufficiente nella prima procedura, con riguardo alla quale soltanto va valutata, in via esclusiva, la sussistenza o meno dello stato di insolvenza della societą.